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Discussione: Obiezione di coscienza in bioetica: nuovo documento

  1. #1
    Moderatrice L'avatar di AntonellaB
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    Obiezione di coscienza in bioetica: nuovo documento

    LA TUTELA DELLA VITA

    «Obiezione diritto inviolabile»

    La sfida posta dalle nuove frontiere della scienza e della biomedicina allo Stato costituzionale e pluralista è raccolto da un documento del Comitato nazionale per la bioetica sull’obiezione di coscienza diffuso ieri. Il documento, come è stato già precisato dal vicepresidente del Cnb Lorenzo D’Avack, «è stato esaminato da un punto di vista generale» senza limitarsi a campi in cui sono già in vigore leggi, come quelle sull’aborto o sulla procreazione medicalmente assistita. Il testo è stato approvato praticamente all’unanimità, con un solo voto contrario, quello di Carlo Flamigni, che però si è astenuto sulle conclusioni.

    «Si tratta di evitare – afferma tra l’altro il documento redatto da un gruppo di lavoro coordinato da Andrea Nicolussi, ordinario di Diritto civile all’Università Cattolica – di imporre obblighi contrari alla coscienza strumentalizzando chi esercita una professione». Nelle conclusioni si afferma che l’obiezione di coscienza in bioetica «è costituzionalmente fondata, con riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo». Nel sottolineare che essa «va esercitata in modo sostenibile», si ribadisce che è «un diritto della persona e un’istituzione democratica necessaria a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della tutela dei diritti inviolabili». Il parere evidenzia peraltro che quando si riferisce a un’attività professionale, essa «concorre a impedire una definizione autoritaria» data per legge delle «finalità proprie» di quella attività. «La tutela dell’obiezione per la sua stessa sostenibilità nell’ordinamento giuridico – si aggiunge – non deve limitare né rendere più gravoso l’esercizio dei diritti riconosciuti per legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza sociale».

    Il Cnb raccomanda che la legge preveda «misure adeguate a garantire l’erogazione dei servizi, eventualmente individuando un responsabile degli stessi». L’esercizio di questo diritto fondamentale deve essere disciplinato in modo tale «da non discriminare né gli obiettori né i non obiettori e quindi non far gravare sugli uni o sugli altri, in via esclusiva, servizi particolarmente gravosi o poco gratificanti». Allo scopo si chiede «la predisposizione di un’organizzazione delle mansioni e del reclutamento», che «può prevedere forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato, in modo da equilibrare sulla base dei dati disponibili il numero degli obiettori e dei non obiettori». Si indica anche la strada anche di controlli «a posteriori» per accertare che l’obiettore non svolga attività incompatibili con la sua scelta dichiarata. Sono da evitare però processi alle intenzioni a priori che mortificano la sua libertà. Il parere insomma evidenzia in ogni modo l’«esigenza di rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto», e dei diritti spettanti ai cittadini. Nella parte riservata all’analisi morale si chiarisce che l’obiezione non si basa su una mera opinione soggettiva, ma su di un valore «rincoscibile e comunicabile».

    Da un punto di vista giuridico essa viene distinta nettamente da qualsiasi forma di "sabotaggio" di leggi in vigore, ma anche dalla disobbedienza civile e dalla resistenza al potere. Su un piano più generale si osserva che che tale istituto segna «una profonda revisione» della cultura giuridica avvenuta dopo Auschwitz. Nel caso della difesa della vita o della salute il valore richiamato dal medico obiettore rappresenta in effetti una diversa interpretazione del valore protetto dalla Costituzione rispetto a quanto avviene nella legge approvata a maggioranza. La legittimità della obiezione testimonia quindi che il diritto costituzionale più aggiornato «accetta uno spazio critico nei confronti delle decisioni della maggioranza», proprio perché i principi richiamati sono presenti nella stessa Carta fondamentale dello Stato. L’obiezione di coscienza assume, inoltre, un peculiare rilievo «quando è invocata da un soggetto nell’esercizio di un’attività professionale», come risulta dai codici deontologici. In quello dei medici si afferma che l’esercizio della professione è fondato «sulla libertà e sull’indipendenza», «diritto inalienabile del medico», che qualora gli «vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita».

    Principi richiamati nel giuramento professionale. Il parere esamina anche il fenomeno del continuo spostamento dei terreni di applicazione dell’etica, osservando che l’agire del medico regredisce dal trattamento chirurgico alla prescrizione del farmaco, o nel caso del farmacista alla somministrazione di esso. Questione che non riguarda solo i farmaci abortivi, tema già trattato dal Cnb, ma anche quelli letali illeciti in Italia, ma ammessi in altri Paesi. La complessità della questione secondo il Comitato suggerisce l’intervento degli ordini professionali per definire coloro che sono legittimati a esercitare l’obiezione. Ma considerando anche i casi in cui tale diritto non è riconosciuto, il parere osserva che «finché l’ordinamento ha la forza di ammettere l’obiezione mantiene un certo equilibrio; quando invece non è riconosciuta o gli obiettori vengono discriminati la legalità si riveste nuovamente del carattere autoritario», come Creonte nell’Antigone di Sofocle.


    Pier Luigi Fornari
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    Link al testo integrale del documento:

    http://www.governo.it/bioetica/pdf/O..._coscienza.pdf
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  2. #2
    Moderatrice L'avatar di AntonellaB
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    Nicolussi: «Voto quasi unanime, segnale di condivisione»

    «È un documento che guarda soprattutto al futuro, ai problemi etici che si porranno inevitabilmente con l’avanzare della tecnica in una società pluralista». Andrea Nicolussi, ordinario di Diritto civile all’Università Cattolica e coordinatore del gruppo di lavoro che ha redatto il parere sull’obiezione di coscienza nel Comitato nazionale per la bioetica, precisa l’orientamento del testo di fronte a certe letture giornalistiche in chiave di polemiche ormai alquanto datate.

    «L’idea che ci ha mossi – spiega – è di elaborare un pensiero il più condiviso possibile riguardo a un tema sempre più cruciale nel rapporto tra l’uomo, la sua coscienza e la tecnica. Le leggi prevedono regole nelle difficili questioni bioetiche, ma il rispetto della coscienza di chi vi è coinvolto personalmente, specialmente quando si appella ai diritti inviolabili dell’uomo, è un diritto della persona che uno Stato liberale non può non tutelare».

    L’ampio consenso di cui lei parla c’è stato?
    Il documento è stato approvato da tutti i presenti, salvo un componente del Cnb che peraltro si è astenuto sulle conclusioni. Si può quindi parlare di quasi unanimità e questo è incoraggiante anche perché nel Paese c’è un gran bisogno di recuperare uno spirito di unità a partire dal lavoro istituzionale.

    Qual è il fondamento giuridico?
    L’obiezione di coscienza in bioetica è un diritto della persona inerente alla libertà di coscienza, ma non in senso puramente soggettivistico, bensì in quanto l’obiettore chiede di non pregiudicare un diritto inviolabile dell’uomo.

    Cosa si rischia se tale principio non è riconosciuto?
    Le leggi vengono approvate da maggioranze parlamentari che possono mutare. Il rischio è che il voto dei più, in quel dato momento, pretenda di far tacere le coscienze e di negare la stessa problematicità delle questioni. In altre parole si rischia di cadere in una sorta di stato etico in senso deteriore. Certo esiste la Corte costituzionale, ma l’obiezione di coscienza opera nel vissuto quotidiano di chi direttamente è coinvolto dalle leggi. Perciò si può anche considerare una istituzione democratica.

    È in gioco un caposaldo dello Stato liberale?
    Direi di sì, se si considera che la libertà di coscienza è un elemento fondante di tale modello di ordinamento giuridico. Spesso peraltro si concentra l’attenzione sul fatto che una legge prevede dei servizi trascurando gli obblighi che essa impone e che potrebbero essere contrari alla coscienza individuale e in generale all’etica professionale. Sarebbe molto positivo se il documento avviasse una riflessione al riguardo.

    Qualcuno ribatte che con l’obiezione si finisce per minare leggi vigenti.
    Il parere precisa che l’obiezione di coscienza non è uno strumento di sabotaggio di leggi ma deve essere esercitata in modo sostenibile senza pregiudicare diritti che la legge riconosca. Allo stesso tempo richiede che la legge non boicotti l’obiezione di coscienza discriminando chi la vuole esercitare.


    Pier Luigi Fornari

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  3. #3
    Fedelissimo di CR L'avatar di Stefano79
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    Da quando il Cattolicesimo non e' piu' religione di Stato e' inevitabile che esista una valvola di sfogo del sistema.
    Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero!

  4. #4
    Moderatrice L'avatar di AntonellaB
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    Legge 194, obiezione a rischio. «Ma l’aborto non è diritto, è un’ingiustizia in deroga alla Costituzione»





    giugno 14, 2013 Benedetta Frigerio

    Il filosofo del diritto Tommaso Scandroglio spiega che «l’Ivg contrasta con il diritto alla vita riconosciuto dalla Carta, per questo la norma prevede l’obiezione di coscienza»







    Questa settimana alla Camera, nell’ambito della discussione sull’applicazione in Italia della legge 194/78 sull’aborto, sono state presentate dai vari gruppi parlamentare anche nove mozioni sull’obiezione di coscienza prevista dalla norma per i medici che si rifiutano di eseguire interruzioni di gravidanza. Tutti i partiti hanno parlato della necessità di garantire il servizio all’aborto, e anche i deputati che non sono arrivati a mettere esplicitamente in discussione la libertà di coscienza del personale sanitario hanno però aperto alla possibilità di “tutelare” i medici abortisti, rischiando di fatto di discriminare gli obiettori. L’aula di Montecitorio alla fine ha approvato tutte le mozioni per la piena applicazione della legge, bocciando quelle di pochi parlamentari che sottolineavano invece le garanzie per i medici obiettori. «Le proposte partono dal presupposto errato che esista un diritto all’aborto contrapposto all’obiezione di coscienza, così il Parlamento ha approvato mozioni assolutamente anticostituzionali», spiega Tommaso Scandroglio, filosofo del diritto esperto di bioetica e autore di numerose pubblicazioni.

    Chi difende l’aborto sostiene che è un diritto anche se questa parola non è rintracciabile nella legge 194/78.
    Le argomentazioni usate in questo senso sono due: la prima è relativa al dovere da parte delle strutture ospedaliere di fornire il servizio; la seconda si rifà alle recenti sentenze che prevedono il risarcimento danni per madri con figli handicappati, che se avvisate in tempo avrebbero abortito. Nel primo caso si sostiene che se esiste per gli ospedali un dovere di garantire la possibilità di abortire, significa che è anche un diritto per le donne. Nel secondo caso la tesi è che, anche se un “diritto” non è esplicitato nella legge, la giurisprudenza di fatto lo riconosce.

    Di cosa non tiene conto questa visione?
    Obbligare una struttura a fornire l’aborto è anticostituzionale. Senza scomodare la morale naturale, lo dice il diritto positivo del nostro ordinamento: nell’articolo 2 della Costituzione la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra cui c’è quello alla vita. Significa che la legge 194 è una deroga al diritto e che l’obiezione di coscienza non è un boicottaggio, bensì il tentativo di riaffermare l’ordinamento. Esattamente il contrario di quanto sostiene chi dice che l’aborto è un diritto leso dall’obiezione di coscienza. La legge prevede l’obiezione di coscienza proprio perché accetta un’ingiustizia: se da una parte si permette di compierla a chi vuole, dall’altra non si può obbligare nessuno a eseguirla.

    Si parla però di tutela della salute della donna. Un obbligo di chiunque scelga la professione medica.
    Se volessero tutelare la salute della donna, dovrebbero proibire l’aborto. È dimostrato che chi ricorre all’aborto nella maggior parte dei casi poi soffrirà della cosiddetta sindrome post-abortiva. In ogni caso la salute è un diritto minore rispetto a quello alla vita del concepito.

    Il Parlamento chiede anche di verificare i tempi di attesa che potrebbero impedire l’interruzione di gravidanza.
    Sono rarissime le urgenze e non esistono persone che non siano riuscite ad abortire se lo volevano. Inoltre, fra gli ultimi documenti del Consiglio nazionale di Bioetica uno dimostra che in media nelle strutture con più obiettori i tempi d’attesa sono minori, mentre si allungano in quelle dove gli obiettori sono meno. Significa che i ritardi non riguardano il numero di medici obiettori, ma l’organizzazione degli ospedali.

    Cosa risponde a chi dice che c’è un carico di lavoro esagerato per i pochi medici abortisti?
    Chi sostiene questo argomento lo fa nell’intento di introdurre concorsi ospedalieri aperti solo ai non obiettori. Ma sarebbe una discriminazione gravissima, anzi una violenza tesa a costringere chi non vuole fare aborti a cambiare idea. Dietro c’è una visione della professione medica totalmente distorta: si chiamano “incompatibilisti” e pensano che il medico debba soddisfare tutte le richieste del paziente, non importa se gli interventi servano a curarlo o a fargli del male. Ma il medico non è mai stato un erogatore di servizi. Al contrario, deve essere teso a curare i malati e guarirli, se ci riesce. Pertanto, dato che la gravidanza non è una malattia, non si capisce come si possa dire che il medico è costretto a intervenire: con l’aborto si causa la morte del nascituro e si cagiona anche un danno alla salute della donna che ne soffrirà le conseguenze
    http://www.tempi.it/legge-194-obiezi...a-costituzione




    Leggi di Più: Aborto, a rischio obiezione di coscienza | Tempi.it
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