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Discussione: Documenti e risposte a domande frequenti su nomina dei Vescovi e argomenti simili

  1. #1
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    Documenti e risposte a domande frequenti su nomina dei Vescovi e argomenti simili

    Poiché spesso vari forumisti pongono domande del tipo: "Che procedura viene seguita per la nomina di un Vescovo?" "Che differenza c'è tra Vescovo Coadiutore e Vescovo Ausiliare?" "Quali sono le differenze tra Amministratore Apostolico e Amministratore Diocesano?" e altri quesiti di questo tipo, ho ritenuto opportuno raccogliere in questa discussione alcuni messaggi nei quali in passato sono stati affrontati tali argomenti.
    Ultima modifica di Vox Populi; 26-12-2008 alle 12:26

  2. #2
    Cardinale Bellarmino
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    La differenza tra Nunzio e Delegato Apostolico sta nel tipo di rapporto che si instaura tra la Santa Sede e la Nazione cui il Presule viene inviato.

    A grandi linee, in maniera un po' semplicistica, il Delegato Apostolico privilegia il rapporto con i Vescovi e meno quello con le autorità statali... mentre il Nunzio Apostolico ha tutte le facoltà per mantenere rapporti con le autorità della nazione in cui svolge l'ufficio.

  3. #3
    Cardinale Bellarmino
    visitatore
    A seguito degli ultimi fatti di attualità (il caso di Mons. Wielgus) pubblico di seguito un mio breve saggio (che parolona) che presenta le modalità della RINUNCIA all'interno del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Grazie.

    Card. Bellarmino

    LA RINUNCIA
    ALL’INTERNO DEL CODEX IURIS CANONICI
    E DEL CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM

    È il Diritto Canonico a prevedere una “scadenza” nello svolgimento di un certo ufficio da parte di un Prelato che svolga il ministero pastorale diretto in una Diocesi oppure in un ufficio della Curia Romana. È il cosiddetto “limite dei 75 anni” ed è previsto sia dal Codice di Diritto Canonico (per il rito latino, d’ora in poi C.I.C.) sia dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (per le sedi orientali in comunione con la Sede di Pietro, d’ora in poi C.C.E.O.).

    Il can. 184 § 1 del C.I.C. enuncia che:
    L'ufficio ecclesiastico si perde con lo scadere del tempo prestabilito, raggiunti i limiti d'età definiti dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione e anche per privazione.

    Evitando per adesso le altre cause, soffermiamoci sulla rinuncia. Come ho già detto, essa è prevista in entrambi i Codici. Soffermiamoci prima considerando il C.I.C. e poi il C.C.E.O.


    LA RINUNCIA NEL C.I.C.

    Possiamo evidenziare diverse categorie di rinuncia:
    a) La rinuncia al 75° anno di età presentata da Ordinari diocesani
    b) La rinuncia al 75° anno di età presentata da Ausiliari o Coadiutori
    c) La rinuncia prima del 75° anno di età presentata sia da Ordinari che da Ausiliari o Coadiutori
    d) La rinuncia al 75° anno di età presentata dai Cardinali della Curia Romana

    Mettiamo a tema ciascuna delle diverse categorie, citando direttamente il C.I.C. e portando un esempio per ciascuna di queste rinunce secondo quanto riportato dal Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede


    a) La rinuncia al 75° anno di età presentata da Ordinari diocesani
    È il can. 401 § 1 a stabilire la rinuncia al compimento del 75° anno di età da parte dei Vescovi Ordinari di Diocesi (si intendono sempre sia gli Arcivescovi che i Vescovi).

    Esso dice che:
    Il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze.

    Quindi si intende che, quando il Vescovo compie 75 anni, è tenuto a presentare le dimissioni al Papa, che si può riservare di accettarle subito al momento della presentazione o attendere il tempo opportuno prima di accettarle e di provvedere alla nomina del successore o dell’Amministratore Apostolico.
    Sono numerosi i casi in cui il Papa ha atteso mesi o anni prima di accettare la rinuncia da parte di un Arcivescovo o Vescovo. Caso eclatante è quello del Cardinale Kasimierz Swiatek, cui il Santo Padre ha atteso fino alla età di oltre 90 anni prima di accettare la sua rinuncia al governo pastorale della Arcidiocesi di Minsk-Mohilev (pur considerando che è stato nominato quando già aveva superato i 75 anni di età…)

    Altro caso è quello del Cardinale Bernard Agrè, la cui rinuncia è stata accettata da Papa Benedetto XVI quando aveva già 80 anni.

    Diversi possono essere i motivi per questa attesa: possiamo considerare la situazione ambientale, cioè la nazione ove il Presule esercita il proprio ministero. Nei paesi dove ai cristiani non è concessa molta libertà religiosa capita che i Vescovi mantengano il proprio ufficio fino ad oltre il 75° anno di età, fino a quando si giunge ad un accordo sul nome del successore. Possiamo anche considerare la difficoltà nel trovare il nome del successore, magari per divisioni nate all’interno della Diocesi, considerando che il Papa, con le proprie nomine, deve cercare di mantenere e favorire l’unità del suo gregge.

    Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Townsville (Australia), presentata da S.E. Mons. Raymond C. Benjamin, in conformità al canone 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico.



    b) La rinuncia al 75° anno di età presentata da Ausiliari o Coadiutori
    Quanto detto per i Vescovi Ordinari di Diocesi, vale anche per gli Ausiliari o i Coadiutori. In questo caso il Diritto Canonico prevede la loro rinuncia al can. 411 che dice:
    Al Vescovo coadiutore e all'ausiliare, per quanto attiene alla rinuncia dall'ufficio, si applicano le disposizioni dei cann. 401 e 402, §2.

    È lo stesso C.I.C. a rimandare ai canoni riguardanti i Vescovi Ordinari.

    Il Santo Padre ha accettato la rinuncia all’ufficio di Ausiliare dell’arcidiocesi di New York (U.S.A.), presentata da S.E. Mons. Robert A. Brucato in conformità ai canoni 411 e 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico
    Il Santo Padre ha accolto la rinuncia all'Ufficio di Coadiutore dell'Ordinariato Militare per la Bolivia, presentata da S.E. Mons. Manuel Revollo Crespo, C.M.F., in conformità ai canoni 411 e 401§1 del Codice di Diritto Canonico



    c) La rinuncia prima del 75° anno di età presentata sia da Ordinari che da Ausiliari o Coadiutori
    Sono diversi, seppur non molto numerosi, i casi in cui i Vescovi presentano le loro dimissioni al Papa prima del compimento del 75° anno di età. Questa rinuncia è prevista dal C.I.C. in un canone particolare, il can. 401 § 2, che dice:
    Il Vescovo diocesano che per infermità o altra grave causa risultasse meno idoneo all'adempimento del suo ufficio, è vivamente invitato a presentare la rinuncia all'ufficio.

    Sono quindi due i motivi che portano alla rinuncia anticipata:
    1) l’infermità
    2) un’altra grave causa

    Un esempio per ciascuno delle due:
    1) L’8 agosto 2006 il Vescovo Gordon D. Bennet, S.J., ha presentato – all’età di 60 anni – la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Mandeville (USA). Lo ha fatto, secondo quanto riferivano i giornali americani, per motivi di salute. Il Santo Padre ha accettato la sua rinuncia in conformità al can. 401 § 2.

    Il Santo Padre Benedetto XVI ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Mandeville (Giamaica), presentata da S. E. Mons. Gordon Dunlap Bennett, S.I., in conformità al canone 401 § 2 del Codice di Diritto Canonico.
    2) Caso più recente e più conosciuto degli ultimi tempi è quello accaduto, in riferimento alla grave causa, all’Arcivescovo di Warsawa Mons. Stanislaw Wielgus, di cui evito di ricordare la storia, e che ha presentato la propria rinuncia al Santo Padre in conformità al C.I.C.

    La Nunziatura Apostolica in Polonia comunica che Sua Eccellenza Mons. Stanisław Wielgus, Arcivescovo Metropolita di Varsavia, nel giorno in cui era previsto l’ingresso nella basilica cattedrale, per dare inizio al suo ministero pastorale nella Chiesa di Varsavia, ha rassegnato a Sua Santità Benedetto XVI le dimissioni dall’ufficio canonico a norma del can. 401 § 2 del Codice di Diritto Canonico.



    d) La rinuncia al 75° anno di età presentata dai Cardinali della Curia Romana
    È il can. 354 a prescrivere, per i Cardinali di S.R.C. preposti ai dicasteri della Curia Romana, la rinuncia al predetto ufficio al compimento del 75° anno di età.
    Suddetto canone dice:
    I Padri Cardinali preposti ai dicasteri o agli altri organismi permanenti della Curia Romana e della Città del Vaticano, che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, sono invitati a presentare al Romano Pontefice la rinuncia all'ufficio, ed egli provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze.

    Come nei primi casi (a,b) la rinuncia deve essere presentata al compimento del 75° anno, ma spetta al Papa decidere di accettarla nel momento in cui lo riterrà più opportuno.

    Il Santo Padre ha accolto la rinunzia presentata dall’Em.mo Card. Darío Castrillón Hoyos all’incarico di Prefetto della Congregazione per il Clero, in ossequio a quanto previsto dal can. 354 del Codice di Diritto Canonico. Allo stesso tempo, il Papa ha nominato Prefetto della medesima Congregazione per il Clero l’Em.mo Card. Cláudio Hummes, O.F.M., finora Arcivescovo di São Paulo.



    LA RINUNCIA NEL C.C.E.O.


    Nel C.C.E.O. individuiamo due tipi di rinunce:
    a) la rinuncia del Patriarca
    b) la rinuncia dei Vescovi

    a) La rinuncia del Patriarca
    È il can. 126 § 2 a regolare la rinuncia da parte del Patriarca di una delle Chiese orientali cattoliche in comunione con la Sede di Roma.
    Ecco il testo:

    Competente ad accettare la rinuncia del Patriarca è il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, dopo aver consultato il Romano Pontefice, a meno che il Patriarca non si sia rivolto direttamente al Romano Pontefice.

    Nell’ultimo caso di Patriarca divenuto Emerito, quello del Card. Stephanos II Ghattas, è stato il Sinodo dei Vescovi ad accettare le sue dimissioni, in conformità al C.C.E.O., secondo quanto riportato dal Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede.

    Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Copta cattolica riunitosi nel Convento di San Giuseppe delle Suore Egiziane del Sacro Cuore al Cairo, dal 27 al 30 marzo 2006, avvalendosi della facoltà di cui al CCEO can. 126 § 2, e consultato il Santo Padre, ha accettato la rinuncia all’ufficio patriarcale di Sua Beatitudine Em.ma il Card. Stephanos II Ghattas, Patriarca di Alessandria dei Copti.
    Il medesimo Sinodo ha eletto il 30 marzo 2006 S.E. Mons. Antonios Naguib, finora Vescovo emerito di Minya dei Copti, nuovo Patriarca di Alessandria dei Copti Cattolici.
    A meno che non sia stabilito diversamente, la cura pastorale del Patriarcato vacante è assegnata al Vescovo più anziano per ordinazione della Curia Patriarcale.

    b) La rinuncia dei Vescovi
    È il can. 210 § 1 a prevedere – proprio come il can. 401 prevede per il C.I.C. – la rinuncia al compimento del 75° anno di età. Il testo del canone è il seguente:
    Il Vescovo eparchiale che ha compiuto il settantacinquesimo anno di età oppure che, per infermità o altra grave causa, risulti meno idoneo all’adempimento del suo ufficio, è pregato di presentare la rinuncia all’ufficio

    Il § 2 specifica a chi deve essere presentata questa rinuncia:
    La rinuncia all’ufficio di Vescovo eparchiale va presentata al Patriarca, se si tratta di un Vescovo eparchiale che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale; in tutti gli altri casi (n.d.a. se si tratta di un Vescovo della diaspora, cioè fuori dalla Chiesa patriarcale) la rinuncia va presentata al Romano Pontefice e inoltre, se il Vescovo appartiene alla Chiesa patriarcale, al più presto deve essere notificata al Patriarca.

    Ricordo, infine, che per le Chiese Orientali Cattoliche rimane ancora molto forte il legame antico che vi è tra un Vescovo e la sede cui è inviato, cioè si cerca sempre di fare in modo che il Vescovo X sia sempre Vescovo della Eparchia Y, senza essere trasferito, in quanto, nella logica del C.C.E.O., il trasferimento da una Eparchia all’altra, è considerato in qualche modo una “punizione”.

    Esso, secondo il can. 85 § 2 p. 2° del C.C.E.O., infatti, viene compiuto sono per una grave causa, come nel C.I.C. viene accettata la rinuncia secondo il can. 401 § 2 (il caso di Wielgus per intenderci).

    Ecco il testo del can. 85 § 2, 2:
    Compete al Patriarca, con il consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale, trasferire per una grave causa il Metropolita o un Vescovo eparchiale oppure titolare a un’altra sede metropolitana, eparchiale o titolare; se qualcuno rifiuta, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale dirima la cosa o la deferisca al Romano Pontefice.

    Ecco alcuni esempi:

    Sua Beatitudine Nerses Bedros XIX, Patriarca di Cilicia degli Armeni, con il consenso del Sinodo della Chiesa Armeno-Cattolica, ha trasferito a norma del can. 85 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, S.E. Mons. Kévork Khazoumian, Vescovo titolare di Marasc degli Armeni ed Esarca patriarcale armeno di Gerusalemme e di Amman, a Coadiutore dell’Arcivescovo di Istanbul degli Armeni. (15/03/2006)


    L’Arcivescovo Maggiore di Kyiv-Halyč, l’Em.mo Card. Lubomyr Husar, con il consenso del Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, ha trasferito, a norma del can. 85 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, S.E. Mons. Vasyl Semeniuk da Vescovo titolare di Castra severiana ed Ausiliare dell’Eparchia di Ternopil-Zboriv degli Ucraini ad Eparca residenziale della medesima sede. (19/10/2006)


    ___________________________________
    Fonti:
    a) i testi dei Canoni del C.I.C. e del C.C.E.O. sono tratti dal sito www.intratext.com
    b) i riferimenti alle rinunce e nomine sono tratti dal Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede disponibile sul sito www.vatican.va
    Ultima modifica di Cardinale Bellarmino; 12-01-2007 alle 17:15

  4. #4
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    a proposito della procedura da seguire per una nomina episcopale, posto un testo fondamentale su questo argomento:

    Normae de promovendis ad Episcopatum in Ecclesia latina
    25 marzo 1972
    AAS 64 (1972) 386-391

    Art. I.– 1. I vescovi hanno la facoltà e il dovere di far conoscere alla sede apostolica i nomi dei presbiteri, che ritengono degni dell'ufficio episcopale, e ad esso idonei, non soltanto nell'ambito del clero diocesano, ma anche dei religiosi, che esercitano il sacro ministero nella diocesi, e dei sacerdoti di altra giurisdizione, da essi ben conosciuti.

    2. I singoli vescovi diocesani e gli altri ordinari del luogo, eccettuati i vicari generali, cercheranno di raccogliere le notizie e tutti gli elementi necessari a svolgere una missione cosi importante e difficile, sia compiendo personalmente i sondaggi, sia consultando, secondo l'opportunità, entro la propria giurisdizione, non però in forma collettiva, sacerdoti appartenenti al capitolo cattedrale, oppure ai consultori, o al consiglio presbiterale, e altri ancora sia del clero, diocesano o regolare, sia del laicato.

    3. Per quanto riguarda le circoscrizioni ecclesiastiche affidate a istituti missionari, si riconosce ai rispettivi superiori generali, secondo la prassi vigente nella S. Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli, la facoltà di proporre candidati del proprio istituto, salvo sempre il diritto della sede apostolica di provvedere in altro modo, qualora ciò sia ritenuto opportuno.

    Art. II.– 1. I nomi dei candidati vescovili siano normalmente esaminati e proposti dai vescovi riuniti in assemblea. E' però lecito ai singoli vescovi, e agli altri ordinari sopra menzionati all'art. I, 2, proporre direttamente candidati alla santa sede.

    2. Queste assemblee o conferenze, devono essere solitamente provinciali, vale a dire constare dei vescovi e degli ordinari, di cui sopra, che appartengono ad una stessa provincia ecclesiastica, a meno che particolari circostanze non consiglino di riunire assemblee interprovinciali, o regionali, o anche nazionali, avendone prima informata la sede apostolica.

    Art. III.– 1. Alla assemblea partecipano, con gli stessi diritti, tutti i vescovi della provincia, o della regione, o della nazione, i quali, secondo i rispettivi statuti, appartengono con voto deliberativo alla stessa conferenza episcopale.

    2. La preparazione dell'ordine del giorno e la presidenza delle riunioni spetta al metropolita, o, in sua assenza, al più anziano dei suffraganei, se si tratta di assemblea provinciale; se invece si tratta di assemblea regionale o nazionale, spetta al rispettivo presidente.

    Art. IV.– Le assemblee devono essere periodiche, secondo la prescrizione del motu proprio Ecclesiae sanctae, al n. 10. Conviene che si tengano in occasione delle consuete riunioni dei vescovi.

    2. Le assemblee si riuniscono, nel tempo stabilito, affinché i vescovi propongano i candidati o, se del caso, forniscano ulteriori informazioni circa i candidati anteriormente proposti. Potrà anche avvenire che qualche candidato, già proposto, non si debba più conservare in lista sia per l'avanzare dell'età, sia per malattia, sia per altro motivo, per il quale sia reso inadatto all'episcopato.

    Art. V.– Con un conveniente anticipo sulla data dell'assemblea, i nomi dei candidati devono essere inviati al presidente da parte di coloro che hanno il diritto e il dovere di intervenirvi; il presidente avrà cura di comunicar loro l'elenco completo dei nominativi, prese le opportune cautele.
    Essi, poi, devono esaminare i nomi dei candidati, e annotare le notizie di cui siano a conoscenza circa ognuno di essi.

    Art. VI.– 1. I vescovi riuniti si scambieranno le notizie e le osservazioni sui singoli candidati, spiegando se ne diano conferma per scienza propria, oppure se le riferiscano per sentito dire.

    2. L'esame dei candidati deve permettere di discernere se essi posseggano le doti necessarie che distinguono un buon pastore di anime e un maestro nella fede: se cioè godano di buona riputazione; se siano di condotta irreprensibile; se abbiano retto discernimento, prudenza, carattere equilibrato e costante; se siano saldi nella fede ortodossa, se siano devoti alla sede apostolica e fedeli al magistero della Chiesa; se siano profondamente versati nella teologia dogmatica e morale, e nel diritto canonico, se spicchino per la loro pietà, per il loro spirito di sacrificio e per lo zelo pastorale, se abbiano l'attitudine a governare. Occorre anche tener conto delle qualità intellettuali, del corso di studi compiuti, della sensibilità sociale, della disposizione al dialogo e alla collaborazione, della apertura ai segni dei tempi, della lodevole preoccupazione di restare al di sopra delle parti, dell'ambiente familiare, della salute, dell'età, e di caratteristiche ereditarie.

    Art. VII.– 1. Conclusa la discussione orale, i voti, o l'astensione dal voto, devono essere espressi per ciascuno dei candidati per iscritto o in altra maniera adatta.

    2. Il voto dev'essere segreto, affinché sia assicurata ad ognuno la piena libertà di esprimerlo. E' conveniente che, oltre il voto stesso, sia chiaramente indicato il tipo di diocesi o di servizio, a cui ciascun candidato sembri più adatto.

    3. Dopo i voti sui singoli candidati, se ne faccia lo spoglio, in un modo che ne permetta l'esatto computo.

    4. Se si ritiene opportuno, il presidente può invitare i vescovi a una nuova discussione orale, circa uno o più candidati, e provvedere a una seconda votazione, affinché appaiano più chiaramente le loro caratteristiche.

    Art. VIII.– 1. Prima della conclusione dell'assemblea, si prepari un elenco di coloro che, ritenuti degni e idonei all'episcopato, dovranno essere proposti alla sede apostolica.

    2. Parimenti, prima che si chiuda l'assemblea, sia distrutto tutto ciò che possa far conoscere come ciascuno abbia votato. Tuttavia, si redigano gli atti di quanto si è compiuto nell'assemblea, secondo le norme del diritto.

    3. E' particolarmente desiderabile che i vescovi non si congedino senza aver prima attentamente letto, approvato e sottoscritto i verbali.

    Art. IX.– Il presidente dell'assemblea invierà alla sede apostolica, per il tramite del rappresentante pontificio, una copia integrale degli atti e dell'elenco dei candidati.

    Art. X.– 1. In quelle nazioni, che comprendono diverse province ecclesiastiche, e qualora ciò si ritenga conveniente a giudizio di almeno due terzi di coloro che, con voto deliberativo, fanno parte della conferenza episcopale nazionale, l'elenco preparato nell'assemblea provinciale o regionale sia inviato, per opportuna conoscenza, al presidente della conferenza episcopale nazionale, il quale potrà aggiungere osservazioni e informazioni, tenendo presenti le necessità e la situazione concreta della chiesa in tutta la nazione.

    2. Parimenti, se la maggioranza, come nel precedente paragrafo, dei membri della conferenza episcopale nazionale lo ritiene opportuno, si potrà stabilire che o il comitato permanente della conferenza, oppure una commissione ristretta, composta da membri scelti per un tempo determinato dall'assemblea plenaria della medesima conferenza, a cui presiederà lo stesso presidente della conferenza nazionale, aggiunga osservazioni o informazioni, come sopra al n. 1.

    Art. XI.– 1. Quando si tratta di presentare alla sede apostolica nomi di candidati per un determinato ufficio episcopale, bisogna tener conto delle liste preparate dalle assemblee provinciali, oppure dalle assemblee regionali o nazionali nei casi indicati all'art. II.

    2. Le liste tuttavia non restringono la libertà del romano pontefice, il quale, per il suo ufficio, ha sempre il diritto di eleggere e di nominare anche soggetti scelti per altra via.

    Art. XII.– 1. Prima che un candidato sia nominato vescovo, la sede apostolica compie nei suoi riguardi una diligente e ampia indagine, consultando singolarmente le persone che lo abbiano ben conosciuto e siano capaci di dare informazioni il più possibile complete e un prudente e meditato giudizio davanti a Dio.

    2. Questa indagine è affidata al rappresentante pontificio, il quale invia il questionario, appositamente preparato, ad ecclesiastici: vescovi, sacerdoti, religiosi; possono altresì essere interpellati, nello stesso modo, laici prudenti e degni di fiducia, i quali posseggano sul candidato notizie utili da conoscersi.

    Art. XIII.– 1. Quando si tratta di provvedere a una diocesi o di nominare un coadiutore con diritto di successione, il rappresentante pontificio chiederà al vicario capitolare o all'amministratore apostolico o allo stesso vescovo diocesano un'ampia e dettagliata relazione circa le condizioni e le necessità della diocesi; potranno anche essere interrogati il clero e il laicato, specialmente per il tramite degli organismi rappresentativi canonicamente istituiti, come pure i religiosi.

    2. Salve le legittime eccezioni dovute a una legge particolare o a una consuetudine o ad altro motivo, è compito del rappresentante pontificio, per la formazione della cosiddetta «terna» da sottoporre alla sede apostolica, di raccogliere individualmente e di comunicare alla stessa sede apostolica, insieme col proprio parere, i suggerimenti del metropolita e dei suffraganei della provincia, alla quale appartiene, o è aggregata in occasione dell'assemblea, la diocesi da provvedere, come pure i suggerimenti del presidente della conferenza episcopale nazionale. Il rappresentante pontificio, inoltre, ascolterà, secondo l'opportunità, alcuni membri del capitolo cattedrale o dei consultori diocesani, e altri del clero secolare e regolare, specialmente del consiglio presbiterale quale era costituito prima della vacanza della sede episcopale.

    3. Con gli opportuni adattamenti, simile procedura sarà seguita da coloro, che hanno il compito di proporre candidati quando si tratta della nomina di vescovi ausiliari.

    Art. XIV.– In tutto questo procedimento, sia i vescovi, sia i rappresentanti pontifici, sia i sacerdoti e i fedeli che in qualunque modo vi hanno preso parte, debbono osservare rigorosamente il prescritto segreto pontificio come lo esigono la natura stessa delle cose e il rispetto dovuto alle persone in causa.

    Art. XV.– Fermo restando il voto del concilio ecumenico Vaticano II nel decreto Christus Dominus, n. 20, concernente la libera elezione dei vescovi, le norme che precedono non abrogano i legittimi privilegi concessi o giuridicamente acquisiti e le procedure particolari approvate dalla santa sede mediante accordo o altra maniera, né vi si sostituiscono.

    Fonte
    Ultima modifica di Vox Populi; 26-12-2008 alle 12:27

  5. #5
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    Questi invece sono i canoni del vigente Codice di Diritto Canonico (1983) circa la nomina dei Vescovi:

    Can. 377 - §1. Il Sommo Pontefice nomina liberamente i Vescovi, oppure conferma quelli che sono stati legittimamente eletti.

    §2. Almeno ogni triennio i Vescovi di una provincia ecclesiastica, oppure, dove le circostanze lo suggeriscono, le conferenze dei Vescovi, mediante una consultazione comune e segreta, compilino un elenco di presbiteri, anche membri di istituti di vita consacrata, che risultino particolarmente idonei all'episcopato, e lo trasmettano alla Sede Apostolica, fermo restando il diritto di ciascun Vescovo di presentare separatamente alla Sede Apostolica i nomi dei presbiteri che giudica degni e idonei alla funzione episcopale.

    §3. A meno che non sia stato stabilito legittimamente in modo diverso, ogni volta che deve essere nominato un Vescovo diocesano o un Vescovo coadiutore, per proporre la cosiddetta terna alla Sede Apostolica, spetta al Legato pontificio ricercare singolarmente e comunicare alla stessa Sede Apostolica, insieme con il suo voto, ciò che suggeriscono il Metropolita e i Suffraganei della provincia, alla quale appartiene la diocesi in questione, o con la quale è aggregata, e altresì il presidente della conferenza dei Vescovi; il Legato pontificio inoltre ascolti alcuni del collegio dei consultori e del capitolo cattedrale e, se lo riterrà opportuno, richieda anche singolarmente e in segreto il parere di altri, del clero diocesano e religioso, come pure di laici distinti per saggezza.

    §4. Se non è stato legittimamente disposto in modo diverso, il Vescovo diocesano che ritenga si debba dare un ausiliare alla sua diocesi, proponga alla Sede Apostolica un elenco di almeno tre presbiteri idonei a tale ufficio.

    §5. Per il futuro non verrà concesso alle autorità civili alcun diritto e privilegio di elezione, nomina, presentazione o designazione dei Vescovi.

    Can. 378 - §1. Per l'idoneità di un candidato all'episcopato, si richiede che: 1) sia eminente per fede salda, buoni costumi, pietà, zelo per le anime, saggezza, prudenza e virtù umane, e inoltre dotato di tutte le altre qualità che lo rendono adatto a compiere l'ufficio in questione; 2) goda di buona reputazione; 3) abbia almeno trentacinque anni di età; 4) sia presbitero almeno da cinque anni; 5) abbia conseguito la laurea dottorale o almeno la licenza in sacra Scrittura, teologia o diritto canonico in un istituto di studi superiori approvato dalla Sede Apostolica, oppure sia almeno veramente esperto in tali discipline.

    §2. Il giudizio definitivo sull'idoneità del candidato spetta alla Sede Apostolica.

  6. #6
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    E, per finire, ecco un passo del recente Direttorio Apostolorum Successores della Congregazione per i Vescovi (2003):

    14 (...) Come forma specifica di collaborazione con il ministero del Romano Pontefice, il Vescovo, insieme agli altri Pastori della provincia ecclesiastica o della Conferenza Episcopale o anche personalmente, segnali alla Sede Apostolica quei presbiteri che giudica idonei per l’episcopato. Nello svolgimento delle previe indagini sui possibili candidati, il Vescovo potrà consultare singolarmente persone informate; ma non consentirà mai che si faccia una consultazione collettiva, in quanto essa metterebbe in pericolo il segreto prescritto dalla legge canonica — necessario quando si tratta del buon nome delle persone — e condizionerebbe la libertà del Romano Pontefice nella scelta del più idoneo (...)

  7. #7
    Monsignor
    visitatore
    mi chiedo se ci sia una regola generale sull'assegnazione degli ausiliari. intendo dire se "spettano" ad alcune diocesi e se vengono concessi su richiesta del vescovo.

  8. #8
    Iscritto L'avatar di Andrea sagninese 1985
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    Citazione Originariamente Scritto da mons. cazzani Visualizza Messaggio
    mi chiedo se ci sia una regola generale sull'assegnazione degli ausiliari. intendo dire se "spettano" ad alcune diocesi e se vengono concessi su richiesta del vescovo.
    Citazione Originariamente Scritto da Augustinus Hipponensis Visualizza Messaggio
    Credo che la richiesta spetta al vescovo titolare.
    Poi ho scoperto che anche gli ausiliari prendono parte alle varie commissioni della Cei.
    Andando a leggere il Codice di Diritto Canonico, ho trovato questo:

    Can. 403 - §1. Quando le necessità pastorali della diocesi lo suggeriscono, vengano costituiti, su richiesta del Vescovo diocesano, uno o più Vescovi ausiliari; il Vescovo ausiliare non ha il diritto di successione.

    Un saluto a tutti. Vi chiedo una preghiera.

    A presto,

    Andrea

  9. #9
    princeps ecclesiae
    visitatore
    Citazione Originariamente Scritto da Vox Populi Visualizza Messaggio
    Il sito ufficiale della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino ha comunicato la notizia della morte del Vescovo Diocesano, S.E. Mons. Salvatore Boccaccio.

    A norma del Canone 409 §1, S.E. Mons. Ambrogio Spreafico, essendo stato Coadiutore del defunto Vescovo, diviene immediatamente Vescovo della Diocesi.
    Il canone dice "purché ne abbia preso legittimo possesso".

    Ciò significa che non sarà ripetuta la presa di possesso? Il passaggio da coadiutore ad ordinario non è segnato da alcuna cerimonia liturgica?

  10. #10
    Moderatore Globale L'avatar di Vox Populi
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    Citazione Originariamente Scritto da princeps ecclesiae Visualizza Messaggio
    Il passaggio da coadiutore ad ordinario non è segnato da alcuna cerimonia liturgica?
    No. Il Coadiutore, infatti, a differenza dell'Ausiliare, prende ufficialmente possesso canonico dopo l'Ordinazione Episcopale (o dopo il trasferimento, nel caso sia già Vescovo al momento della nomina). Probabilmente ci sarà una celebrazione liturgica di inizio ministero, ma senza gli elementi tipici della presa di possesso (lettura della bolla pontificia eccetera), proprio perché nella nomina a Coadiutore è già prevista la successione a norma del diritto.
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