Quando il dubbio persiste nonostante si abbiano tutte le risposte necessarie, allora sì, bisogna smettere di pensarci: la dinamica che accade, infatti, è dubbio - domanda - risposta al dubbio - nuovo dubbio - domanda - risposta - nuovo dubbio, e così via. In altri casi, il dubbio si risolve con le risposte e anche la dinamica è diversa: in questo caso, la dinamica è dubbio - domanda - risposta al dubbio e stop. Inoltre, non sto parlando di dubbi, come quello sulla propria vocazione, che si risolvono con il tempo e con un lungo percorso spirituale.
Ultima modifica di Joy; 18-02-2020 alle 11:56
Sapete per caso come è finita la vicenda di don Claudio Crescimanno che celebrava messe secondo la forma precedente del rito romano senza permesso?
E' passibile di scomunica o solo di sanzione canonica?
Il punto di partenza per rispondere alla tua domanda è che non tutte le violazioni di norme canoniche costituiscono delitti, e normalmente (sia pure con la grande eccezione prevista dalla "norma generale" di cui al can. 1399: «Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali») ai delitti è annessa una pena solo quando ciò è stabilito dalla legge canonica. Quindi, considerando che Traditionis custodes non configura come delitti la violazione delle proprie disposizioni e men che meno stabilisce pene per chi commette tali violazioni, il puro fatto di celebrare secondo la forma precedente senza permesso non è soggetto a nessuna sanzione e men che meno a scomunica o ad altra censura. Salvo che ciò sia stato stabilito nel suo caso specifico, e ordinariamente ciò dovrebbe avvenire a mezzo di un precetto penale e solo per le violazioni successive all'intimazione del precetto medesimo.
Va precisato che, come si evince dalla comunicazione della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla riguardante la vicenda di don Crescimanno, quest'ultimo non era accusato di violazione del mp Traditonis Custodes, bensì di operare all'interno del territorio diocesano senza che l'Ordinario della Diocesi di incardinazione (Isernia-Venafro) fosse stato informato o ne avesse autorizzato il trasferimento a norma del Cann. 265 e seguenti.
Oboedientia et Pax
E ovviamente questa è una situazione totalmente diversa, e indubbiamente sanzionabile!!![]()
Crediamo in un solo Dio, non in un Dio solo!