La Chiesa d'Oriente38. Se altra è la legislazione della Chiesa orientale in materia di disciplina celibataria del clero, come fu finalmente stabilita dal Concilio Trullano dell'anno 692 (77) e come è stata apertamente riconosciuta dal Concilio Ecumenico Vaticano II (78), ciò è dovuto anche a una diversa situazione storica di quella parte nobilissima della Chiesa, alla quale situazione lo Spirito Santo ha provvidenzialmente e soprannaturalmente contemperato il suo influsso.
Noi profittiamo di questa occasione per esprimere la Nostra stima e il nostro rispetto a tutto il clero delle Chiese orientali, e per riconoscere in esso esempi di fedeltà e di zelo che lo rendono degno di sincera venerazione.39. Ma Ci è altresì motivo di conforto a perseverare nell'osservanza della disciplina circa il celibato del clero l'apologia che dai Padri orientali ci viene sulla verginità; Ci risuona nel cuore, ad esempio, la voce di san Gregorio Nisseno, la quale ci ricorda che la vita verginale è l'immagine della felicità che ci attende nel mondo avvenire (79), e non meno Ci conforta l'encomio del sacerdozio, che tuttora meditiamo, di san Giovanni Crisostomo, intento a mettere in luce la necessaria armonia, che deve regnare tra la vita privata del ministro dell'altare e la dignità di cui è rivestito in ordine ai suoi sacri uffici: Conviene a chi si accosta al sacerdozio essere puro come se stesse in cielo (80).40. Per di più non è inutile osservare che anche in Oriente soltanto i sacerdoti celibi sono ordinati vescovi e i sacerdoti stessi non possono contrarre matrimonio dopo l'ordinazione sacerdotale; il che fa intendere come anche quelle venerande Chiese posseggano in certa misura il principio del sacerdozio celibatario e quello di una certa convenienza del celibato per il sacerdozio cristiano, del quale i vescovi possiedono l'apice e la pienezza (81).41. In ogni caso, la Chiesa d'occidente non può esser da meno nella fedeltà alla propria antica tradizione, e non è pensabile che abbia per secoli seguito una via che, invece di favorire la ricchezza spirituale delle singole anime e del popolo di Dio, l'abbia in qualche modo compromessa, o che abbia, con arbitrari interventi giuridici, compromesso la libera espansione delle più profonde realtà della natura e della grazia.Casi particolari42. In virtù della norma fondamentale nel governo della Chiesa cattolica alla quale abbiamo sopra (82) accennato, come, da un lato, rimane confermata la legge che richiede la scelta libera e perpetua del celibato in coloro che sono ammessi agli ordini sacri, dall'altro, potrà essere consentito lo studio delle particolari condizioni di ministri sacri coniugati, appartenenti a Chiese o a comunità cristiane tuttora divise dalla comunione cattolica, i quali, desiderando di aderire alla pienezza di tale comunione e di esercitarvi il sacro ministero, fossero ammessi alle funzioni sacerdotali, in tali circostanze tuttavia da non portare pregiudizio alla vigente disciplina circa il sacro celibato.
E che l'autorità della Chiesa non rifugga dall'esercizio di questa potestà lo dimostra l'eventualità, prospettata dal recente Concilio Ecumenico, di conferire il sacro diaconato anche ad uomini di matura età, viventi nel matrimonio (83).43. Ma tutto questo non significa un rilassamento della legge vigente, e non deve essere interpretato come un preludio alla sua abolizione. E piuttosto che indulgere a questa ipotesi, la quale indebolisce negli animi il vigore e l'amore, onde il celibato si fa sicuro e felice, e oscura la vera dottrina, che ne giustifica l'esistenza e ne glorifica lo splendore, sia promosso lo studio in difesa del concetto spirituale e del valore morale della verginità e del celibato (84).
http://www.vatican.va/content/paul-v...erdotalis.html