L'ho notato! Ritengo evasive le tue risposte. Inoltre continui ad evitare certe mie domande. Un consiglio: non accanirti contro i vaticanisti! Siamo tutti umani e, in quanti tali, tutti possiamo sbagliare!
L'ho notato! Ritengo evasive le tue risposte. Inoltre continui ad evitare certe mie domande. Un consiglio: non accanirti contro i vaticanisti! Siamo tutti umani e, in quanti tali, tutti possiamo sbagliare!
Ultima modifica di D.Feltrensis; 07-01-2014 alle 14:27
Genus humánum, in ténebris ámbulans,
ad fídei claritátem per mystérium incarnatiónis addúxit.
(Praefatio de Dominica IV in Quadragesima [A])
No, vedo che c'è ancora confusione: a differenza delle persone che fanno parte di ordini o di congregazioni religiose, i membri delle società di vita apostolica non professano i voti religiosi ma assumono i consigli evangelici (povertà,obbedienza e castità) attraverso un vincolo definito dalle rispettive costituzioni (promessa, giuramento, voto privato).
Ad esempio nel P.I.M.E. l'incorporazione avviene mediante una promessa mentre nella Congregazione della Missione (Vincenziani) si pronunciano dei voti privati.
I membri di società di vita apostolica che sono anche sacerdoti sono incardinati nella società stessa.
Non sono tecnicamente definibili religiosi, ma nel linguaggio comune è come se lo fossero.
Il Modern Catholic Dictionary di P. John A. Hardon, S.J. afferma che la dicitura ad nutum S. Sedis viene utilizzata where Rome decides to take the matter under its own jurisdiction and reserves to itself the right to make a final judgment on the matter. (cioè quando ci sono particolari problemi che richiedano l'intervento diretto della Santa Sede).
Per carità, la mia fonte potrebbe benissimo non essere corretta, però se guardiamo qualche esempio recente in Italia (Orvieto-Todi, Trapani) notiamo che in effetti c'erano problemi abbastanza seri all'interno delle Diocesi in questione, tali da richiedere l'intervento diretto della Santa Sede. Quando invece un Vescovo del quale sia stata accolta la rinuncia per limiti di età (o che sia stato trasferito ad un'altra Diocesi) rimane Amministratore apostolico della "vecchia" Diocesi fino all'arrivo del successore si tratta di ordinaria amministrazione.
Genus humánum, in ténebris ámbulans,
ad fídei claritátem per mystérium incarnatiónis addúxit.
(Praefatio de Dominica IV in Quadragesima [A])
Già che ci sono cito pure il Direttorio Apostolorum Successores. Il grassetto è mio.
Dal momento in cui viene pubblicata l’accettazione della rinuncia da parte del Romano Pontefice, il Vescovo diocesano assume, ipso iure, il titolo di Vescovo emerito della diocesi.
In caso di trasferimento del Vescovo diocesano, la sede diviene vacante nel giorno in cui il Vescovo trasferito prende possesso della nuova diocesi. Dal momento della pubblicazione del trasferimento del Vescovo fino alla presa di possesso della nuova diocesi, il Vescovo ha nella diocesi "a qua" la potestà di Amministratore diocesano, con i relativi obblighi.
http://www.vatican.va/roman_curia/co....html#Capitolo IX
Mi unisco a questa discussione, magna cum trepidatione.
La pubblicazione della nomina di un amministratore apostolico nel Bollettino non significa sempre che la nomina è stata fatta dal Santo Padre , piuttosto che dalla Congregazione competente.
Ad esempio , il 21 dicembre 2012, è stato annunciato nel Bollettino che mons . Ganawa è stato nominato amministratore apostolico della sua ex diocesi di Jhabua .
http://press.vatican.va/content/sala...747/01716.html
Questa nomina è stato anche annunciato negli Acta Apostolicae Sedis di gennaio 2013, pagina 122 : http://www.vatican.va/archive/aas/do...ennaio2013.pdf
Fatta eccezione per la nomina di un amministratore apostolico ad una amministrazione apostolica - per esempio , mons. Dell'Oro di Atyrau ( vedi pagina 121 , AAS gennaio 2013) , la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli pubblica le nomine degli amministratori apostolici negli AAS , come decreti di quella Congregazione . La Congregazione per i Vescovi non pubblica tali decreti negli AAS .
Noli irritare leonem