Can. 1355 - §1. Possono rimettere la pena stabilita dalla legge, che sia stata inflitta o dichiarata, purché non sia riservata alla Sede Apostolica:
1) l'Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena, oppure l'ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri;
2) l'Ordinario del luogo in cui si trova il delinquente, dopo aver però consultato l'Ordinario di cui nel n. 1, a meno che per circostanze straordinarie ciò sia impossibile.
§2. La pena latae sententiae non ancora dichiarata stabilita dalla legge, se non è riservata alla Sede Apostolica, può essere rimessa dall'Ordinario ai propri sudditi e a coloro che si trovano nel suo territorio o vi hanno commesso il delitto, e anche da qualunque Vescovo tuttavia nell'atto della confessione sacramentale.
No, infatti non è riservata.
Tranne il caso dell'atto scismatico insito nell'ordinazione episcopale senza il mandato pontificio, la cui remissione è invece esplicitamente riservata alla Sede Apostolica