
Originariamente Scritto da
Laus Deo

In realtà, più che le norme della singola abbazia occorrerebbe conoscere quelle della Congregazione benedettina di cui la comunità fa parte (che sono poi, di conseguenza, anche il diritto proprio di ogni singolo monastero della Congregazione). Io non so quale sia la normativa successiva all'unificazione delle Congregazioni Sublacense e Cassinese; in passato sia Montecassino sia San Paolo erano della Congregazione Cassinese, mentre Ogliari era monaco sublacense (a Noci). Ho però sotto mano la normativa propria della Provincia Sublacense Italiana (precedente all'unificazione), e vi si dice che l'unico limite all'elezione, quale abate, di un monaco di un altro monastero è quando egli è Superiore di quella comunità. In tal caso, la comunità che procede all'elezione non lo può eleggere ma solo postulare, e la designazione è soggetta all'approvazione dell'Abate Presidente della Congregazione Sublacense, il quale «prima di ammettere la postulazione, ascolti il Capitolo conventuale del monastero che viene privato del Superiore» (Ordinamenti dei Capitoli generali, n. 10). Se ne deduce pertanto che l'elezione di un monaco di un altro monastero è [o quanto meno era, sotto la vigenza delle norme che ho appena richiamato] normalmente possibile senza alcun vincolo, e solo quando l'eletto è il Superiore del monastero di provenienza l'elezione ha valore di postulazione e deve essere ammessa dall'Abate Presidente; oltre che, ovviamente, accettata dall'interessato.