
Originariamente Scritto da
SantoSubito
[…] siccome il legame matrimoniale è decaduto e rimane l'ordinazione, posso affermare quasi con certezza che non si può procedere a nuove nozze […].
Confermo:
La consacrazione propria del celibato, da osservare per il regno dei cieli, e l’obbligo di esso per i candidati al sacerdozio e per i candidati non coniugati al diaconato sono realmente connessi con il diaconato. La pubblica assunzione dell’impegno del sacro celibato dinanzi a Dio e alla chiesa deve essere celebrata, anche dai religiosi, con rito speciale, che dovrà precedere l’ordinazione diaconale. Il celibato, assunto in tal modo, costituisce impedimento dirimente a contrarre le nozze. Anche i diaconi coniugati, quando abbiano perduta la moglie, secondo la disciplina tradizionale della Chiesa sono inabili a contrarre un nuovo matrimonio.
(San Paolo VI, Motu proprio Ad pascendum, 15 agosto 1972, VI).
Vi sono però alcuni casi in cui può essere conceduta una dispensa alla succitata norma, ovverosia i seguenti:
- la grande utilità del ministero lodevolmente esercitato dal diacono a favore della sua diocesi;
- la presenza di bambini piccoli che hanno bisogno delle cure materne;
- la presenza di genitori o suoceri anziani bisognosi d’assistenza.
(Cfr. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera Circolare n. 26397 agli Ordinari Diocesani e ai Superiori Generali degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, 6 giugno 1997, n. 8).